VERBALE DI ACCORDO


(in vigore dal 1° marzo 1998)

In Milano, il 19 febbraio 1998 tra la Federazione Italiana Editori Giornali eil SI.NA.G.I.-C.G.I.L.
la C.I.S.L. GIORNALAI
la U.I.L.Tu.C.S. GIORNALAI
la FE.NA.GI-CONFESERCENTI

premesso
- che l'Accordo stipulato il 4 marzo 1994 a latere dell'Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici stabilisce che, a far data dal 1° maggio 1994, le pubblicazioni quotidiane e periodiche vengono cedute alla rete di vendita con un prezzo defiscalizzato pari al 98.80% del prezzo di vendita al pubblico;
- che, in caso di mutamenti legislativi in materia di imposizione fiscale relativa alla commercializzazione dei prodotti editoriali, si applica l'I.V.A che risulta per ogni modalità di cessione del prodotto editoriale;
- che l'Accordo stipulato il 21 maggio 1996 conferma tale percentuale salvo ulteriori modifiche legislative;
- che in attuazione della delega legislativa per il riordino della disciplina dell'IVA, il Consiglio dei Ministri ha approvato l'11uglio 1997 il testo di un decreto legislativo contenente disposizioni fiscali che interessano il settore editoriale;
- che tra le disposizioni ditale decreto - d. lg. 2 settembre 1997, n. 313 - entrate in vigore il 1~ gennaio 1998, l'art.6, sostituisce integralmente l'art. 74, primo comma, lett. c> del DPR 633/72, innovando la già vigente disciplina dell'IVA relativa alla commercializzazione dei prodotti editoriali unitamente a supporti integrativi o ad altri beni;
- che per quanto concerne le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, il nuovo testo dell'art~74, primo comma, lett. c) conferma l'applicazione alle stesse dello speciale regime monofase ma ammette al riguardo soltanto il metodo di calcolo basato sul numero delle copie effettivamente vendute, con esclusione del metodo imperniato sulla forfetizzazione della resa;
che in applicazione di quanto sopra esposto la F.I.E.G. ha fornito indicazioni per È l'applicazione alla rete di vendita a partire dal 1° gennaio 1998 dei seguenti criteri
per la determinazione del prezzo defiscalizzato:
  1. per i prodotti editoriali non interessati dalle innovazioni in materia fiscale previste dal citato decreto legislativo: 98.80%;
  2. per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, seguendo il metodo di calcolo basato sul numero delle copie effettivamente vendute, sottoposte ad IVA del 4%: 96%;
  3. per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, qualora vada calcolata una aliquota I.V.A. speciale per il tipo di prodotto che viene commercializzato, le Aziende editoriali comunicheranno di volta in volta
direttamente o tramite le Imprese di distribuzione locale - le pubblicazioni sulle quali verrà applicato il regime I.V.A. speciale, segnalando sulla bolla di consegna destinata alla rivendita la percentuale del prezzo al pubblico defiscalizzato sulla quale va calcolato l'aggio per il rivenditore;
- che nei giorni scorsi il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo ai sensi del quale, ai fini dell'applicazione IVA in regime speciale, non si dovranno considerare "supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto di libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi(..)".
Ciò premesso
al fine di rendere più agevole l'applicazione dei provvedimenti normativi di cui in premessa, le pubblicazioni saranno cedute alla rete di vendita con un prezzo defiscalizzato pari al:
- 98.80% del prezzo di vendita al pubblico per i prodotti editoriali non interessati dalle innovazioni in materia fiscale previste dal decreto legislativo n. 313/97;
- 96% del prezzo di vendita al pubblico per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, seguendo il metodo di calcolo basato sul numero delle copie effettivamente vendute, sottoposte ad IVA del 4%;
- 92% del prezzo di vendita al pubblico per tutte le altre tipologie di prodotto precisate dalla legge.
L'accordo in questione entra in vigore il 1° marzo 1998.
Si conviene inoltre che, al momento dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo di cui in premessa, sarà parimenti riconosciuto alla rete di vendita un prezzo defiscalizzato pari al:
  • 98.80% del prezzo di vendita al pubblico per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni che, integrando il contenuto di giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi
Le Organizzazioni Sindacali dichiarano che sottoporranno il contenuto del presente accordo alla valutazione dei propri organismi, riservandosi di comunicarne i risultati alla F.I.E.G. entro il 27 corrente mese.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.I.E.G.
SI.NA.GI. - C.G.I.L.
C.I.S.L. GIORNALAI
U.I.L.Tu.C.S. GIORNALAI
FE.NA.GI. - CONFESERCENTI

DEFISCALIZZAZIONE

 come, dove, quando e perchè


Per chi è curioso, questo è il verbale che scolpisce nella pietra la regola della " DEFISCALIZZAZIONE ", vocabolo a noi ignoto prima del '94, anno in cui al rinnovo dell'accordo nazionale ci è stato imposto che l'aggio venisse calcolato sul " PREZZO DI CESSIONE " ovvero sul 98.80% del prezzo di copertina.
Dal marzo del '98 la seconda " botta ", non più " TUTTO " al 98.80% ma, a causa delle nuove norme fiscali che prevedevano minori agevolazioni all'editoria, sono state stabilite 3 " fasce " di defiscalizzazione ( 92% - 96% - 98.80% )